emissioni in atmosfera D.P.R. 24 maggio 1988, n° 203 |
Soggetti interessati: Il DPR 24 maggio 1988, n. 203, secondo quanto specificato ai punti 1), 2), 3), 4) del DPCM 21 luglio 1989, si applica agli stabilimenti od altri impianti fissi adibiti ad usi industriali o di pubblica utilità che provocano inquinamento, compresi gli impianti di imprese artigiane di cui alla Legge 8 agosto 1985, n. 443, e delibera G.R. n. 960/1999. Ai fini dellapplicazione della legge si ricorda che uno stabilimento può essere costituito da più impianti. Limpianto, ai sensi della direttiva 99/13/CE, è un'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o piu attivita che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel sito suddetto e possano influire sulle emissioni. Le linee produttive possono comprendere a loro volta più punti di emissione derivanti da una o più apparecchiature. La domanda deve essere indirizzata a:
mediante apposito modulo di domanda reperibile allo sportello unico delle imprese o scaricabile dal sito dello S.U.I.P. Sono soggette ad autorizzazione generale le domanda relative ad attività a ridotto inquinamento atmosferico di cui al art. 4 del DPR 25 luglio 1991, che attestano la quantità delle materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo produttivo, nel rispetto di quanto previsto allallegato 2 al citato DPR. La domanda deve essere indirizzata a:
mediante apposito modulo di domanda reperibile allo sportello unico delle imprese o scaricabile dal sito dello S.U.I.P. Le imprese i cui impianti presentano emissioni poco significative non sono soggette ad autorizzazione ma sono tenete alla sola comunicazione mediante apposito modulo reperibile presso sportello unico delle imprese o scaricabile dal sito dello S.U.I.P. |