Descrizione
L’articolo 23 del Decreto Legilastivo 33/2013 stabilisce l’obbligo di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi.
Ai sensi del D.Lgs 97/2013 non è più obbligatoria la pubblicazione di provvedimenti finali di autorizzazione e concessione; consorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera sia per quanto riguarda i provvedimenti degli organi di indirizzo politico sia per i provvedimento di dirigenti amministrativi.
In particolare, la legge stabilisce che le pubbliche amministrazioni pubblichino e aggiornino ogni sei mesi, gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico.
