Descrizione
In relazione alla scadenza della validità delle carte d'identità cartacee dal 3 agosto 2026, il Decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108 ha previsto le seguenti deroghe:
Per i rapporti contrattuali stipulati entro il 3 agosto 2026, nei quali la carta d'identità cartacea è stata utilizzata per identificare le parti, il documento mantiene la propria validità fino alla sua naturale scadenza. Ad esempio, le identità digitali già attive e associate a una carta d'identità cartacea continueranno a essere valide. Dal 3 agosto 2026, invece, non sarà più possibile utilizzare una carta d'identità cartacea per attivare nuove identità digitali.
In attesa del rilascio della carta d'identità elettronica (CIE), e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, la carta d'identità cartacea non ancora scaduta potrà continuare a essere utilizzata per:
l'esercizio di diritti fondamentali;
l'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative;
i rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi;
la consegna della posta e degli atti giudiziari;
il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e altri soggetti che erogano servizi finanziari o postali.
Resta fermo che, in nessun caso, la carta d'identità cartacea potrà essere utilizzata per l'espatrio dopo il 3 agosto 2026.
