Canone unico patrimoniale (Pubblicità - Affissioni - Occupazione suolo) - Comune di Traversetolo

Entrate tributarie e fiscali | Canone unico patrimoniale (Pubblicità - Affissioni - Occupazione suolo) - Comune di Traversetolo

Canone unico patrimoniale (Pubblicità - Affissioni - Occupazione suolo)

Il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, disciplinato dall’art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020), sostituisce, a decorrere dal 2021, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 Aprile 1992, n.285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province, e tassa rifiuti (Tari) per le occupazioni temporanee (attualmente Canone Mercatale)

Il nuovo Canone è disciplinato, oltre che dalle norme di legge, dal Regolamento Comunale approvato con delibera di C.C. n. 20 del 30/04/2021 (si veda allegato).

Il servizio di riscossione del Canone Unico è stato affidato in concessione  ad una ditta esterna, I.C.A. Srl e ad essa occorre fare riferimento per i relativi pagamenti:

ICA Srl  - La Spezia  - Call Center 0187 57521 - Fax 0187/5752929

Ufficio di Zona: – Via San Martino n. 76 – Telefono e fax: 0521/844450

Dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 13,00.

Le tariffe del Canone Unico, sono state approvate con atto di G.C. n.41 del 07/05/2021 (si veda allegato).  

                   

La scadenza per il pagamento per l’anno 2021 del Canone Unico Patrimoniale è stata fissata, con delibera di consiglio comunale n. 20 del 30/04/2021, in sede di prima applicazione e per la sola annualità 2021, al 31 MAGGIO 2021.

 

Omesso o tardivo versamento  

Per le regolarizzazioni di eventuali omessi o tardivi versamenti entro la scadenza,  è consentito l’utilizzo dell’istituto del ravvedimento operoso previsto dall’ art. 13 del D. Lgs.vo n. 471/1997 così come modificato dall’ art. 10 – bis del D.Legge n. 124/2019.


L'Ufficio Tributi rimane a disposizione per ogni chiarimento in merito.

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