IMU 2013 - Comune di Traversetolo

Entrate tributarie e fiscali | IMU 2013 - Comune di Traversetolo

IMU 2013

A partire dal 1 gennaio 2012 è stata introdotta l’imposta municipale (IMU) prevista dalla manovra “Salva Italia”.

Entro il 16 dicembre 2013 è previsto il pagamento del saldo per l’anno 2013.


PER QUALI IMMOBILI VA PAGATA L’IMU ENTRO IL 16 DICEMBRE?
A seguito del Decreto Legge  133/2013 emanato dal Governo è previsto il versamento a saldo entro il 16/12/2013 per le seguenti tipologie di immobili:
 

  • abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 anche se abitazioni principali;
  • fabbricati rientranti nelle categorie catastali A10, B, C e D;
  • alloggi locati o concessi in uso a terzi;
  • immobili dichiarati inagibili o inabitabili;
  • alloggi non locati, seconde case e immobili a disposizione e relative pertinenze;
  • pertinenze (garage/autorimessa o tettoia o cantina/soffitta/locali di deposito/locale uso giocobimbi) di abitazioni principale eccedenti la prima (vedi sopra);
  • aree fabbricabili;
  • terreni NON posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
  • fabbricati rurali diversi da quelli ad uso strumentale

 

Di seguito si riepilogano le aliquote deliberate dal comune di Traversetolo per le categorie per le quali è previsto il pagamento del saldo 2013, salvo diversa disposizione normativa:

 

 

Aliquota 2013

Abitazione

Principale e relative pertinenze (per categorie A/1, A/8 e A/9)

 

4,5‰

Abitazioni e relative pertinenze che il soggetto passivo IMU, residente nel comune di Traversetolo, ha concesso in comodato/uso gratuito a parenti di primo grado (genitori e figli) dimoranti abitualmente nell'immobile. La dimora deve risultare anche dall'iscrizione anagrafica

 

 

 

7,6‰*

Abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione

 

10,6‰

Fabbricati rurali ad uso strumentale

2,0‰

Altri immobili

9,6‰


 

*Si ricorda che per gli immobili concessi in uso gratuito/comodato a parenti entro il 1 grado per i quali è prevista l'aliquota agevolata, la normativa prevede la presentazione di dichiarazione IMU entro giugno 2014.

Si precisa che l'aliquota prevista per le unità immobiliari tenute a disposizione non si applica ai fabbiricati dichiarati inagibili o inabitabili.

Si precisa che per "pertinenze di un'unità immobiliare utilizzabile ai fini abitativi si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

 

Codici versamento a saldo

 

Può avvenire:

  • tramite apposito bollettino di conto corrente postale, disponibile gratuitamente  presso gli uffici postali, indicante il numero di conto corrente 1008857615 valido per tutto il territorio nazionale e intestato a “PAGAMENTO IMU”;
  • con il modello F24 utilizzando gli appositi codici tributi di seguito riportati

 

 

CODICE

CAUSALE

COMPETENZA

ALIQUOTA

3912

abitazione principale (A/1,A/8 e A/9) 

e pertinenze

COMUNE

4,5‰

3914 terreni agricoli   COMUNE   9,6‰

3916

aree fabbricabili

COMUNE

9,6‰

3918

altri fabbricati tenuti a disposizione

(esclusa categoria D)

COMUNE

10,6‰

3918

altri fabbricati (esclusa categoria D)

COMUNE

9,6‰

3918

altri fabbricati (esclusa categoria D)

per uso comodato a parenti entro il 1° grado

COMUNE

7,6‰*

3925

Immobili ad uso produttivo – 

gruppo catastale D

STATO

7,6‰

3930

Immobili ad uso produttivo – 

gruppo catastale D

INCREMENTO

COMUNE

2‰

 

* Si ricorda che per gli immobili concessi in uso gratuito/comodato a parenti entro il 1° grado la normativa prevede la presentazione di dichiarazione IMU entro giugno 2014 
 

 

Ai fini di quanto previsto dall’art. 8 del Decreto Legge n. 102 del 31/08/2013 convertito con Legge n. 124 del 28/10/2013 , si provvede alla pubblicazione nel sito istituzionale del Comune delle deliberazioni di approvazione delle aliquote, detrazioni e regolamenti. 
 

La delibera di Consiglio Comunale n.46 del 13/7/2013 avente per oggetto "Approvazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno di imposta 2013"  è stata pubblicata sul presente sito istituzionale, in data 12/11/2013. 

 

 

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando l’apposito modello.
È inoltre stabilito che la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’importo dovuto. Sono inoltre fatte salve le dichiarazioni presentate ai fini ICI, in quanto compatibili.

Tutte le variazioni che hanno generato l'obbligo dichiarativo e che sono intervenute nel 2012, potranno essere rese note al comune, con l'apposito modello, entro il 30/6/2013. È quanto si ricava dall'art. 10 c.4, del dl 35/2013 nella versione approdata sulla G.U. dell'8 aprile. Il dl 35/2013 ha infatti cancellato sia la scadenza del 4/2/2013, che interessava le modificazioni rilevanti ai fini dichiarativi intervenute tra l'1/1/2012 e il 6/11/2012, sia il termine «mobile» dei 90 giorni entro il quale il contribuente avrebbe dovuto denunciare le variazioni verificatesi dal 7/11/2012 in poi. In entrambi i casi si fa ora riferimento al 30 giugno dell'anno successivo a quello della variazione.
  

Per quanto riguarda la dichiarazione ai fini IMU per i fabbricati rurali non censiti in catasto, questa deve essere presentata entro 90 giorni dalla data del 30 novembre 2012, termine ultimo entro il quale deve essere presentata ladichiarazione di detti immobili nel catasto edilizio.

È possibile compilare direttamente online la dichiarazione semplicemente accedendo tramite il calcolatore "Calcolo Imu" sopra riporato ed entrando nella sezione dedicata alla dichiarazione IMU. 



Base imponibile

La novità consiste nei nuovi coefficienti moltiplicatori delle rendite catastali; infatti, la nuova disciplina dell’IMU, ai fini del calcolo dell’imponibile relativo al 2012, prevede di rivalutare la rendita catastale e poi moltiplicare il risultato ottenuto per una serie di coefficienti che variano in base alla tipologia dell’immobile.
Riportiamo di seguito inoltre come andrà effettuato il calcolo dell’IMU. 

 

 

 

Rivalutazione vendita Moltiplicatore categoria catastale
(vedere visura catastale)
Fabrricati 5% 160 Da A/1 ad A/9, C/2 C/6 e C/7
140 Da B/1 ad B/8, e C/3, C/4,  C/5
80 A/10 e D/5
65 Da D/1, D/2, D/3, D/4, D/6, D/7, D/8, D/9, D/10
55 C/1

 

 

Calcolo IMU annuale

Abitazione principale e relative pertinenze (al massimo una per tipologia - C/2, C/6, C/7).
Rendita catastale (+ 5%) x 160 x 4,5 diviso 1000 

 

Detrazione per abitazione principale

Per l’abitazione principale è prevista una detrazione di 200 euro (da suddividere in base ai contitolari conviventi nell’immobile e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione). 
Per gli anni 2012 e 2013 tale detrazione è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
L’importo complessivo della detrazione per figli non può superare l’importo massimo di euro 400.
La detrazione per figli si aggiunge alla detrazione base di euro 200.
 

Atri fabbricati
Rendita catastale (+ 5%) x moltiplicatore x 9,6 diviso 1000 

Immobili strumentali ad attività agricole
Rendita catastale (+ 5%) x moltiplicatore x 9,6 diviso 1000

 

 

 

 

 

Terreni agricoli

 

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione,rivalutato del 25%, un moltiplicatore pari a 135. Per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 110

Per quanto riguarda i terreni agricoli in zona montana, viene mantenuta l'esenzione da IMU ma sarà un apposito decreto ministeriale a delimitarne le zone. In mancanza di tale decreto, al momento rimane in vigore l’esenzione prevista dall'art. 7, lettera h) del DL 504/92.

 

Es.: Reddito dominicale (+ 25%) x 135 x 9,6 diviso 1000

 

Aree Fabbricabili

si fa riferimento al valore di mercato

Valore area x 9,6 diviso 1000

 

Versamento

Va obbligatoriamente effettuato con il modello F24. 

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