Rappresentanti di lista presso gli uffici elettorali di sezione
I delegati di lista (indicati nella dichiarazione di presentazione) sono autorizzati a designare, direttamente o tramite persone da essi autorizzate in forma autentica, due propri rappresentanti, uno effettivo e l’altro supplente, presso l’ufficio elettorale di ciascuna sezione del Comune.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli uffici predetti non è obbligatoria.
Gli atti di designazione debbono essere presentati entro il venerdì che precede l’elezione alla segreteria del comune che provvede a curarne la trasmissione ai rispettivi presidenti di seggio.
Le designazioni possono essere presentate anche direttamente ai singoli presidenti delle sezioni Domenica 26 Maggio 2019purché prima che abbiano inizio le operazioni di votazione.
I presidenti di seggio, all’atto delle designazioni dei rappresentanti presso la sezione, dovranno esaminare la regolarità delle designazioni stesse
I rappresentanti designati dovranno essere:
- Elettori della Circoscrizione: Italia nord orientale
- Veneto - Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna-
Tali requisiti potranno essere accertati dall'esibizione della tessera elettorale in possesso del designato;
La designazione deve essere fatta per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all’art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, e successive modificazioni, in base al quale sono competenti ad eseguire le autenticazioni, non attribuite esclusivamente ai notai e previste da leggi elettorali: i notai stessi; i giudici di pace; i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e delle sezioni distaccate di tribunale; i segretari delle procure della Repubblica; i presidenti delle provincie, i sindaci; gli assessori comunali e provinciali; i presidenti dei consigli comunali e provinciali; i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali; i segretari comunali e provinciali; i funzionari incaricati dal sindaco o dal presidente della provincia; i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità;
La designazione dei rappresentanti può essere fatta, dai delegati, anche per mezzo di persone da loro espressamente a ciò autorizzate in forma autentica, tale facoltà è stata evidentemente prevista dal legislatore nella considerazione del fatto che i delegati di lista non sono in grado di conoscere direttamente le persone che potrebbero essere incaricate della funzione di rappresentante presso le singole sezioni; i delegati si avvarranno allora, nei singoli comuni, di persone di propria fiducia che possono effettuare la scelta dei rappresentanti in loro nome.
La designazione deve essere fatta per due rappresentanti di lista, uno effettivo e l’altro supplente, in modo da assicurare la continuità nell’esercizio della funzione.
Il Ministero della Giustizia ha precisato che i pubblici ufficiali ai quali è affidata la funzione di autenticare le firme dispongono di tale potere esclusivamente nel territorio di competenza dell’ufficio di cui sono titolari. Le modalità di autenticazione devono essere quelle di cui all’art. 21, comma 2, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), a norma del quale: - l’autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell’attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa è apposta in sua presenza previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive;- il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalità di identificazione, la data ed il luogo dell’autenticazione, il proprio nome e cognome e la qualifica rivestita e deve apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell’ufficio. Qualora tali condizioni non ricorrano in tutto o in parte o non siano comprovate, il presidente non può ammettere le persone designate ad assistere alle operazioni elettorali.
Poiché le designazioni per tutte le sezioni del comune possono essere contenute in un unico atto, al presidente di seggio potrà essere presentato un estratto, debitamente autenticato con le modalità sopra indicate, contenente le designazioni che si riferiscono alla sezione.