Compensi presidenti e scrutatori di seggio - Comune di Traversetolo

Elezioni del Parlamento Europeo | Compensi presidenti e scrutatori di seggio - Comune di Traversetolo

Compensi presidenti e scrutatori di seggio

Per i presidenti di seggio il compenso è di:

  • euro 130 (79 per i seggi speciali) in caso di referendum
  • euro 120 in caso di elezioni per il Parlamento europeo
  • euro 150 per altre elezioni;




Per gli scrutatori il compenso è di:

  • euro 104 (53 per i seggi speciali) in caso di referendum
  • euro 96 in caso di elezioni per il Parlamento europeo
  • euro 120 per altre elezioni







Nel caso ci siano più elezioni contemporaneamente (escluso il referendum), il compenso viene aumentato di euro 37 per i presidenti e di euro 25 per gli scrutatori, fino ad un massimo di 4 maggiorazioni.

Per tanto nel caso delle elezioni europee del 26/05/2019:

 
                Presidenti:                     €  120,00;
                Scrutatori e Segretari:  €   96,00.


L'onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l'onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.
Inoltre, l'onorario retribuisce tutta l'opera prestata da ciascuno dei componenti dei seggi e, quindi, anche quella per l'eventuale recapito dei plichi relativi alle operazioni dei seggi stessi.



Nel caso del referendum il compenso viene aumentato di euro 33 per i presidenti e di euro 22 per gli scrutatori, fino ad un massimo di 4 maggiorazioni.

L’onorario, essendo forfetario per la specifica funzione di ciascun componente di seggio, è dovuto per intero nel caso che sia stata interamente espletata la funzione stessa. Ove, invece, il componente sia stato sostituito nel corso delle operazioni, per qualsiasi motivo, l’onorario deve essere ripartito in proporzione alla durata della rispettiva partecipazione alle operazioni del seggio.
Tali compensi dovranno essere corrisposti senza operare alcuna ritenuta di acconto in quanto a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53 considerati rimborso
spese fisso forfetario non assoggettabile a ritenute o imposte (ivi comprese quelle relative al bollodi quietanza) non concorrendo, quindi, alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.



Normativa di riferimento
D.P.R del 10 marzo 1997 "Rideterminazione degli onorari da corrispondere ai membri dei seggi elettorali".
L. n. 117 del 4 aprile 1985 "Norme per l'adeguamento degli onorari dei componenti gli uffici elettorali di sezione".
L. n. 70 del 13 marzo 1980 "Determinazione degli onorari dei componenti gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede e delle urne per la votazione".

 

 

Occorre inoltre presentare la domanda in allegato. Essa è da riconsegnare entro e non oltre 48 ore dalla notifica all'Ufficio elettorale del Comune debitamente compilato e sottoscritto e se inviato a mezzo mail o fax o pec allegare copia fronte retro del documento di identità del firmatario.

La puntualità nella comunicazione di rinuncia consente l'immediata nomina di un sostituto e contribuisce al tempestivo svolgimento delle operazioni elettorali di costituzione dei seggi.

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