Zona arancione
Disposizioni valide nelle ZONE ARANCIONI,
caratterizzate da uno scenario di elevata gravità
e da un livello di rischio alto
(Aggiornate in base al decreto legge n. 2 del 14 gennaio 2021 e al dpcm del 14 gennaio 2021)
Comportamenti, mascherine, distanziamento e igiene
I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.
Invariate e prioritarie tutte le misure di protezione ben note: è obbligatorio usare le mascherine, coprendo bocca e naso contemporaneamente, mantenere il distanziamento fisico di almeno un metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.
In particolare, è obbligatorio avere sempre con sé le mascherine, monouso o anche lavabili, e indossarle sia al chiuso (a eccezione delle case private) sia all’aperto quando non è garantito in modo continuativo l’isolamento rispetto a persone non conviventi.
Esclusi dall’obbligo:
- Soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
- Bambini di età inferiore ai 6 anni
- Soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina
È raccomandato l’uso delle mascherine anche nelle abitazioni private in presenza di non conviventi.
Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
Spostamenti e autodichiarazione
Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.
Divieto di spostamento tra regioni o province autonome, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
Consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire solo all’interno dello stesso comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai comuni fino a 5.000 abitanti;
Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Per spostarsi nei casi previsti è necessario compilare un’autodichiarazione (modello in allegato).
Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.
Consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;
Consentito il transito sui medesimi territori qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi consentiti ai sensi del decreto;
Ristorazione (bar, pub, gelaterie, pasticcerie), mense e catering
Sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 18 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze per le attività con codice ATECO 56.30 e 47.25;
Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati.
Attività di vendita e commercio al dettaglio
Consentito il commercio al dettaglio fino alle ore 20 nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, degli ingressi contingentati e nei limiti di tempo necessari agli acquisti, seguendo i protocolli idonei a prevenire e ridurre i contagi per i diversi settori di riferimento;
Chiusi nei giorni festivi e prefestivi, gli esercizi commerciali insediati dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, salvo le farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole;
Obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso in base dei protocolli vigenti.
Servizi alla persona
Consentite le attività previo accertamento da parte della Regione, della loro compatibilità con l’andamento della situazione epidemiologica e individuazione di eventuali nuovi protocolli da hoc.
Servizi bancari, finanziari e assicurativi - Settore zootecnico, agricolo e agro-alimentare
Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Sagre e fiere
Vietate
Scuole, università, concorsi e formazione
Confermata l’attività didattica ed educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021 almeno al 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca sia garantita la didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza., salvo la possibilità di svolgere in presenza laboratori e attività di inclusione scolastica per alunni disabili;
Istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal Prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, per agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;
Confermati i corsi di formazione, pubblici e privati, solo con modalità a distanza, fatta salva la specifica disciplina vigente in materia;
Consentite dal 15 febbraio 2021 le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli ad hoc.
Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.
Consentiti gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Attività sportiva e motoria, centri culturali e sociali
Consentita all’aperto, comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività;
Sospesa l’attività di piscine e palestre, centri benessere, termali, culturali e sociali;
Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali;
Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali;
Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni;
Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).
Parchi e attività ludica
Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro;
Confermata la possibilità di svolgere attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto dei protocolli di sicurezza vigenti;
Sospese le attività dei parchi tematici o di divertimento.
Manifestazioni, spettacoli, cerimonie, convegni ed eventi pubblici
Sospesi gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto;
Vietate le attività convegnistiche e congressuali in presenza, quelle delle sale da ballo, delle discoteche o le feste all’aperto e al chiuso;
Consentito lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche in forma statica;
Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico; nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.
Mostre, musei e biblioteche
Sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei;
Consentiti i servizi bibliotecari su prenotazione.
Luoghi di culto e funzioni religiose
Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche degli spazi a disposizione;
Consentito lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli;
Strutture per lungodegenza, residenze per anziani, RSA e Pronto soccorso
Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura;
Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario.
Strutture ricettive
Assicurata l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.
Trasporti pubblici
Consentito un coefficiente di riempimento al 50%. La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.
Impianti sciistici
Chiusi fino al 18 febbraio 2021 salvo che per atleti professionisti e non riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni.
Spostamenti da e per l'estero (per dettagli vedi dpcm)
Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.