Zona gialla dpcm 2 marzo 2021
Disposizioni comuni valide su tutto il territorio nazionale
e nelle ZONE GIALLE a rischio moderato
(Dpcm 2 Marzo 2021)
Mascherina e distanziamento fisico
- Obbligatorio l’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
- È inoltre fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nel caso, si consiglia fortemente l'uso delle mascherine.
- I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.
- Invariate le altre misure di protezione: mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.
- Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
- Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Spostamenti e autodichiarazione
- Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome su tutto il territorio nazionale fino al 27 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge numero 15 del 23 febbraio 2021.
- Consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma.
- Consentito una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, ad un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione, che potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento, in area gialla, può avvenire esclusivamente all’interno della stessa regione.
Per tutti gli spostamenti in deroga ai divieti, per motivi di lavoro, necessità o salute, in caso di controlli è necessaria l'autodichiarazione (Scarica modello editabile).
Ristorazione (Bar, pub, gelaterie, pasticcerie), mense e catering
- Obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso in base dei protocolli vigenti.
- Consentita dalle ore 5 fino alle ore 18 la ristorazione con consumo al tavolo per un massimo di quattro persone, salvo siano tutti conviventi.
- Vietato dopo le ore 18, il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
- Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi siano alloggiati.
- Consentita fino alle 22 la ristorazione da asporto, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
ATTENZIONE: Il nuovo Dpcm stabilisce che le attività suddette restino consentite a condizione che le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. In altre parole, a seconda dell’andamento dei contagi possono essere introdotte misure più restrittive, indipendentemente dal colore della zona.
Attività di vendita e commercio al dettaglio
- Consentito il commercio al dettaglio nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, degli ingressi contingentati e nei limiti di tempo necessari agli acquisti, seguendo i protocolli idonei a prevenire e ridurre i contagi per i diversi settori. In particolare, è obbligatorio da parte degli esercenti, esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso in base dei protocolli vigenti.
- Chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, lavanderie e tintorie, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole e librerie.
Servizi alla Persona
- Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Servizi bancari, finanziari e assicurativi - Settore zootecnico, agricolo e agro-alimentare
- Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Scuole, università, concorsi e formazione
- Consentita l’attività didattica ed educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie) e per i servizi educativi per l’infanzia, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento degli studenti, e fino a un massimo del 75 per cento, sia garantita la didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza., salvo la possibilità di svolgere in presenza laboratori e attività di inclusione scolastica per alunni disabili. Tuttavia, i presidenti delle Regioni o province autonome delle aree, anche in ambito comunale, nelle quali gli stessi abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave, possono disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. La stessa misura può essere disposta in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
- Le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi a distanza o in presenza, che tengano conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale.
- Confermati i corsi di formazione, pubblici e privati, solo con modalità a distanza. Consentiti in presenza quelli in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della Difesa, dell'Economia, delle Finanze e della Giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
- Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.
- Consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli ad hoc.
- Consentiti gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
- Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Attività sportiva e motoria
- Consentita all’aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, sempre e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- Sospese le attività di piscine e palestre, centri benessere e termali, ad eccezione di quelle per le attività riabilitative o terapeutiche.
- Consentite le attività sportive di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). Resta interdetto l'uso di spogliatoi.
- Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).
- Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, nelle scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni.
- Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.
- Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
Parchi e attività ludica
- Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- Consentita l'attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto deli protocolli di sicurezza vigenti.
Sale giochi, parchi tematici e di divertimento
- Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
- Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
Centri culturali, sociali e ricreativi - Sale da ballo, discoteche e feste
- Sospese tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- Vietate le feste, pubbliche o private, al chiuso o all'aperto.
Sagre e fiere
- Vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Manifestazioni, convegni, spettacoli, cerimonie, convegni ed eventi pubblici
- Sospesi gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto. Dal 27 marzo 2021, saranno consentiti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi. La capienza consentita non potrà essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori sarà pari a 400 per spettacoli all’aperto e a 200, per ogni singola sala, nel caso di spettacoli in luoghi chiusi.
- Sospese le attività convegnistiche e congressuali in presenza, quelle delle sale da ballo, delle discoteche o le feste all’aperto e al chiuso;
- Consentito lo svolgimento di cerimonie pubbliche in forma statica e in assenza di pubblico, a condizione che venga indossata la mascherina e sia osservato il distanziamento fisico.
- Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico; nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.
Mostre e musei
- Consentita dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, l'apertura al pubblico di mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno). Gli accessi dovranno essere contingentati, o comunque tali da evitare assembramenti di persone, e dovrà essere garantito il rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. A partire dal 27 marzo 2021, l’apertura sarà consentita anche il sabato e nei giorni festivi, a condizione che gli ingressi vengano prenotati online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo.
Luoghi di culto e funzioni religiose
- Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi a disposizione.
- Consentito lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli.
Strutture per lungodegenza, residenze per anziani, RSA e Pronto soccorso
- Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.
- Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di gravi disabilità.
- Consentito, limitatamente ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie, l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.
Strutture ricettive
- Consentita l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.
Trasporti pubblici
- Consentito un coefficiente di riempimento al 50%. La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.
Impianti sciistici
- Chiusi, salvo che per le gare e gli allenamenti degli atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni. Consentito il loro utilizzo anche per le prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.
Spostamenti da e per l'estero (per dettagli vedi Dpcm)
Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.