Zona arancione dpcm 2 marzo 2021
Disposizioni valide nelle ZONE ARANCIONI,
caratterizzate da uno scenario di elevata gravità
e da un livello di rischio alto
(Dpcm 2 Marzo 2021)
Mascherina e distanziamento fisico
- Obbligatorio l’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
- È inoltre fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nel caso, si consiglia fortemente l'uso delle mascherine.
- I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.
- Invariate le altre misure di protezione: mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.
- Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
- Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Spostamenti e autodichiarazione
- Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.
- Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.
- Consentito il transito tra territori in zona arancione, se necessario per raggiungere altri territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.
- Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- Consentito, una sola volta al giorno, spostarsi all'interno dello stesso comune verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano, potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
- Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Per tutti gli spostamenti in deroga ai divieti, per motivi di lavoro, didattica in presenza, necessità o salute, in caso di controlli è necessaria l'autodichiarazione (Scarica modello editabile).
Ristorazione (Bar, pub, gelaterie, pasticcerie), mense e catering
- Sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
- Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per esercenti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto rimane consentito esclusivamente fino alle ore 18.
- Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati.
- Consentita l’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare sempre e in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Servizi alla Persona
- Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Servizi bancari, finanziari e assicurativi - Settore zootecnico, agricolo e agro-alimentare
- Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Scuole, università, concorsi e formazione
- Confermata l’attività didattica ed educativa in presenza per il primo ciclo di istruzione (scuole elementari e medie) e per i servizi educativi per l’infanzia, mentre le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, in modo che almeno al 50 per cento degli studenti, e fino a un massimo del 75 per cento, sia garantita la didattica in presenza. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza., salvo la possibilità di svolgere in presenza laboratori e attività di inclusione scolastica per alunni disabili. Tuttavia, i presidenti delle Regioni o province autonome delle aree, anche in ambito comunale, nelle quali gli stessi abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave, possono disporre la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado. La stessa misura può essere disposta in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l’incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico.
- Le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi a distanza o in presenza, che tengano conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale.
- Confermati i corsi di formazione, pubblici e privati, solo con modalità a distanza. Consentiti in presenza quelli in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della Difesa, dell'Economia, delle Finanze e della Giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
- Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.
- Consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli ad hoc.
- Consentiti gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
- Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Attività sportiva e motoria
- Consentita all’aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, sempre e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- Sospese le attività di piscine e palestre, centri benessere e termali, ad eccezione di quelle per le attività riabilitative o terapeutiche.
- Consentite le attività sportive di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). Resta interdetto l'uso di spogliatoi.
- Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).
- Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, nelle scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni.
- Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.
- Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
Parchi e attività ludica
- Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- Consentita l'attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto deli protocolli di sicurezza vigenti.
Sale giochi, parchi tematici e di divertimento
- Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
- Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
Centri culturali, sociali e ricreativi - Sale da ballo, discoteche e feste
- Sospese tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- Vietate le feste pubbliche e private, all’aperto o al chiuso.
Sagre e fiere
- Vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Manifestazioni, riunioni, convegni, spettacoli, cerimonie, convegni ed eventi pubblici
- Sospesi gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto.
- Sospese le attività convegnistiche e congressuali in presenza.
- Consentito lo svolgimento di cerimonie pubbliche in forma statica e in assenza di pubblico, a condizione che venga indossata la mascherina e sia osservato il distanziamento fisico.
- Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico; nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.
Mostre e musei e biblioteche
- Sospese le aperture di mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- Consentiti i servizi bibliotecari e degli archivi su prenotazione, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
Luoghi di culto e funzioni religiose
- Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi a disposizione.
- Consentito lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli.
Strutture per lungodegenza, residenze per anziani, RSA e Pronto soccorso
- Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.
- Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di gravi disabilità.
- Consentito, limitatamente ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie, l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.
Strutture ricettive
- Consentita l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.
Trasporti pubblici
- Consentito un coefficiente di riempimento al 50%. La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.
Impianti sciistici
- Chiusi, salvo che per le gare e gli allenamenti degli atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni. Consentito il loro utilizzo anche per le prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.
Spostamenti da e per l'estero (per dettagli vedi Dpcm)
- Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto