Zona rossa dpcm 2 marzo 2021
Disposizioni valide nelle ZONE ROSSE, caratterizzate da uno scenario di massima gravità
e da un livello di rischio alto
(Dpcm 2 Marzo 2021)
Mascherina e distanziamento fisico
- Obbligatorio l’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
- È inoltre fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nel caso, si consiglia fortemente l'uso delle mascherine.
- I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.
- Invariate le altre misure di protezione: mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.
- Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
- Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Spostamenti e autodichiarazione
- Vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori in zona rossa, nonché all’interno dei medesimi, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
- Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
- Consentito il transito sui territori in zona rossa, se necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti.
Per tutti gli spostamenti è necessario essere muniti dell'autodichiarazione (Scarica modello editabile).
Ristorazione (Bar, pub, gelaterie, pasticcerie), mense e catering
- Sospese tutte le attività di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
- Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per esercenti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto rimane consentito esclusivamente fino alle ore 18.
- Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;
- Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati.
- Consentita l’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare sempre e in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Attività di vendita, commercio al dettaglio e mercato
- Chiuse le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per i punti vendita di generi alimentari e di prima necessità individuati dall’allegato 23 del presente Dpcm (per l’elenco completo clicca QUI), sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché venga consentito l'accesso alle sole predette attività consentite, e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi. Restano inoltre aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.
- Sospesi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, fatte salve le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.
Servizi alla Persona
- Sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, ad eccezione di quelle definite dall’allegato 24 al presente Dpcm, vale a dire:
- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- Attività delle lavanderie industriali
- Altre lavanderie, tintorie
- Servizi di pompe funebri e attività connesse
Servizi bancari, finanziari e assicurativi - Settore zootecnico, agricolo e agro-alimentare
- Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Scuole, università, concorsi e formazione
- Sospesi i servizi educativi dell’infanzia e le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza.
- Consentita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
- Le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi a distanza o in presenza, che tengano conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale.
- Possono proseguire in presenza, in caso di necessità, i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento
- Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.
- Consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli ad hoc.
- Consentiti gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
- Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Niente esami per la patente
- Sospese le prove per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia dell'ordinanza di classificazione della zona rossa.
Attività sportiva e motoria
- Sospese: tutte le attività sportive di base, l'attività motoria in genere svolta all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati.
- Sospese le attività di piscine e palestre, centri benessere e termali, ad eccezione di quelle per le attività riabilitative o terapeutiche.
- Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).
- Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, nelle scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni.
- Consentita l’attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione, nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
- Consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
- Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.
- Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
Parchi e attività ludica
- Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- Consentita l'attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto deli protocolli di sicurezza vigenti.
Sale giochi, parchi tematici e di divertimento
- Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
- Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
Centri culturali, sociali e ricreativi - Sale da ballo, discoteche e feste
- Sospese tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- Vietate tutte le feste pubbliche o private, all'aperto o al chiuso.
Sagre e fiere
- Vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Manifestazioni, riunioni, convegni, spettacoli, cerimonie, convegni ed eventi pubblici
- Sospesi gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto.
- Sospese le attività convegnistiche e congressuali in presenza.
- Consentito lo svolgimento di cerimonie pubbliche in forma statica e in assenza di pubblico, a condizione che venga indossata la mascherina e sia osservato il distanziamento fisico.
- Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico; nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.
Mostre e musei e biblioteche
- Sospese le aperture di mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- Consentiti i servizi bibliotecari e degli archivi su prenotazione, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
Luoghi di culto e funzioni religiose
- Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi a disposizione.
- Consentito lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli.
Strutture per lungodegenza, residenze per anziani, RSA e Pronto soccorso
- Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.
- Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di gravi disabilità.
- Consentito, limitatamente ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie, l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.
Strutture ricettive
- Consentita l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.
Trasporti pubblici
- Consentito un coefficiente di riempimento al 50%. La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.
Impianti sciistici
- Chiusi, salvo che per le gare e gli allenamenti degli atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni. Consentito il loro utilizzo anche per le prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.
Spostamenti da e per l'estero (per dettagli vedi Dpcm)
- Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.