Zona gialla dl 21 aprile 2021 - Comune di Traversetolo

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Zona gialla dl 21 aprile 2021

Zona gialla dl 21 aprile 2021

 

Disposizioni valide sull’intero territorio nazionale

e nelle zone gialle a rischio moderato

 

(Aggiornate in base al decreto “Riaperture” e valide fino al 31 luglio 2021)


Mascherina e distanziamento fisico 

  • Obbligatorio l’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
  • È inoltre fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nel caso, si consiglia fortemente l'uso delle mascherine.
  • I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.
  • Invariate le altre misure di protezione: mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.
  • Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
  • Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare  situazioni  di  assembramento,  può essere disposta per tutta  la  giornata  o  in  determinate  fasce  orarie  la  chiusura  al pubblico,  fatta  salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti  e  alle  abitazioni  private.

Spostamenti e autodichiarazione

  • Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
  • Consentiti dal 26 aprile gli spostamenti tra regioni diverse che si trovino in zona bianca o gialla. Inoltre, alle persone munite della "certificazione verde", sono consentiti anche gli spostamenti tra le regioni e le province autonome in zona arancione o rossa. 
  • Consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
  • Consentito, dal 26 aprile al 15 giugno, spostarsi una volta al giorno verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, ad un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione, che potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. 

Per tutti gli spostamenti in deroga ai divieti, per motivi di lavoro, necessità o salute, in caso di controlli è necessaria l'autodichiarazione (Scarica modello editabile).

 

  • ATTENZIONE: Per spostarsi tra zone arancioni o rosse, sarà necessaria la “Certificazione Verde Covid-19” un documento comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione o la guarigione, oppure la negatività di un test molecolare o antigenico rapido. La certificazione consentirà gli spostamenti tra regioni localizzate in zona rossa ed arancione, mentre tra zone gialle e bianche ci si potrà muovere liberamente. Le certificazioni di avvenuta guarigione e di vaccinazione avranno una validità di sei mesi (per la vaccinazione a far data dalla somministrazione della seconda dose), mentre quella relativa al tampone avrà una validità di 48 ore. Gli analoghi "lasciapassare" rilasciati negli Stati membri dell’Unione europea, verranno riconosciuti come equivalenti, così come quelli rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’UE.

Ristorazione (Bar, pub, gelaterie, pasticcerie), mense e catering

  • Obbligatorio esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso in base dei protocolli vigenti.
  • Consentite le attività dei servizi di ristorazione a pranzo e a cena, con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto e con il rispetto del coprifuoco a partire dalle ore 22. Ogni tavolo potrà ospitare al massimo quattro persone, salvo siano tutti conviventi. Dal 1° giugno saranno consentite, dalle ore 5 alle ore 18 e nel rispetto dei protocolli di sicurezza, anche le attività dei servizi di ristorazione  in locali chiusi.
  • Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi siano alloggiati.
  • Consentita, sempre fino alle 22, la ristorazione da asporto e la consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Attività di vendita e commercio al dettaglio

  • Consentito il commercio al dettaglio nel rispetto della distanza interpersonale di 1 metro, degli ingressi contingentati e nei limiti di tempo necessari agli acquisti, seguendo i protocolli idonei a prevenire e ridurre i contagi per i diversi settori. In particolare, è obbligatorio da parte degli esercenti, esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale stesso in base dei protocolli vigenti.
  • Dal 15 maggio potranno riaprire, nei giorni festivi e prefestivi, anche i negozi all'interno di gallerie e parchi commerciali, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza.

Servizi alla Persona

  • Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona, sempre nel rispetto dei protocolli per la prevenzione del contagio..

Servizi bancari, finanziari e assicurativi - Settore zootecnico, agricolo e agro-alimentare

  • Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.

Scuole, università, concorsi e formazione

  • Assicurato lo svolgimento in presenza sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola per l'infanzia, delle scuole elementari e medie. Per le scuole superiori l'attività didattica in presenza tra il 70 e il 100 per cento. Per la parte restante della didattica, si farà ricorso alla DAD.
  • Assicurata la didattica in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. 
  • Sempre garantito l'uso di laboratori.
  • Le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi prevalentemente in presenza, che tengano conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale. Fino al 31 luglio, l'attività didattica dovrà comunque essere prioritariamente in presenza.
  • Confermati i corsi di formazione, pubblici e privati, solo con modalità a distanza. Consentiti in presenza quelli in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della Difesa, dell'Economia, delle Finanze e della Giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
  • Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica. 
  • Consentite  le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli ad hoc. 
  • Consentiti gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
  • Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.

Attività sportiva e motoria

  • Consentita all’aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, sempre e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
  • Consentita dal 15 maggio, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, la riapertura delle piscine, mentre quelle per le attività riabilitative o terapeutiche erano già consentite.
  • Consentita dal 1° giugno la riapertura delle palestre, sempre nel rispetto dei protocolli di sicurezza.
  • Consentito, nel rispetto delle normative vigenti, lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva anche di squadra e di contatto. 

Parchi e attività ludica

  • Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
  • Consentita l'attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto deli protocolli di sicurezza vigenti.

Centri termali, parchi tematici e di divertimento, sale scommessi

  • Consentita dal primo luglio la riapertura dei centri termali e dei parchi tematici e di divertimento.
  • Restano chiuse le sale scommesse e le sale bingo

Centri culturali, sociali e ricreativi - Sale da ballo, discoteche e feste

  • Sospese tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
  • Vietate le feste, pubbliche o private, al chiuso o all'aperto.

Sagre e fiere

  • Vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Manifestazioni, convegni, spettacoli, cerimonie, eventi pubblici, sale da ballo e discoteche

  • Consentiti gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live club e in altri locali o spazi anche all'aperto, esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano conviventi, sia per il personale. La capienza non potrà essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non potrà comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per quelli al chiuso, per ogni singola sala. In relazione all'andamento epidemiologico e alle caratteristiche dei siti, si potrà autorizzare la presenza anche di un numero maggiore di spettatori all'aperto, nel rispetto delle indicazioni del Cts (Comitato tecnico scientifico) e delle linee guida. 
  • Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico, quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni. 
  • Dal 15 giugno 2021 saranno consentite le fiere e dal primo luglio le attività convegnistiche e congressuali in presenza. Sarà inoltre consentito, in data anteriore, svolgere le attività preparatorie che non prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso al territorio nazionale per partecipare a fiere di cui al presente comma è comunque consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza. 
  • Sospese le attività delle sale da ballo, delle discoteche o le feste all’aperto e al chiuso;
  • Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico. Nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.

Competizioni ed eventi sportivi 

  • Le disposizioni previste per gli spettacoli si applicano anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. È possibile inoltre, anche prima del 1° giugno, autorizzare lo svolgimento di eventi sportivi di particolare rilevanza. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto di tali condizioni, gli eventi e le competizioni sportivi si svolgono senza la presenza di pubblico.

Mostre e musei 

  • Consentita dal lunedì al venerdì, con esclusione dei giorni festivi, l'apertura al pubblico di mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei locali e dei flussi di visitatori (più o meno di 100.000 l’anno). Gli accessi dovranno essere contingentati, o comunque tali da evitare assembramenti di persone, e dovrà essere garantito il rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle  regioni e delle province autonome. L’apertura è consentita anche il sabato e nei giorni festivi, a condizione che gli ingressi vengano prenotati online o telefonicamente con almeno un giorno di anticipo. 

Luoghi di culto e funzioni religiose

  • Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi a disposizione.
  • Consentito lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli.

Strutture per lungodegenza, residenze per anziani, RSA e Pronto soccorso

  • Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.
  • Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di gravi disabilità.
  • Consentito, limitatamente ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie, l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.

Strutture ricettive

  • Consentita l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.

Trasporti pubblici

  • Consentito un coefficiente di riempimento al 50%. La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.

Impianti sciistici

  • Chiusi, salvo che per le gare e gli allenamenti degli atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni. Consentito il loro utilizzo anche per le prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci. 

Spostamenti da e per l'estero (per dettagli vedi Dpcm)

  • Limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.

 


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