Zona arancione dl 21 aprile 2021
Disposizioni valide nelle zone arancioni, caratterizzate da uno scenario di elevata gravità
e da un livello di rischio alto
(Aggiornate in base al decreto “Riaperture" e valide fino al 31 luglio 2021)
Mascherina e distanziamento fisico
- Obbligatorio l’uso della mascherina al di fuori dell’abitazione, coprendo sempre bocca e naso contemporaneamente, ad esclusione di soggetti che stanno svolgendo attività sportiva, bambini di età inferiore ai 6 anni, soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.
- È inoltre fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza. Nel caso, si consiglia fortemente l'uso delle mascherine.
- I soggetti con sintomi respiratori e febbre maggiore di 37,5° devono restare a casa e contattare il proprio medico di base.
- Invariate le altre misure di protezione: mantenere il distanziamento fisico di almeno 1 metro tra le persone, igienizzare frequentemente le mani tramite lavaggio e applicazione di gel disinfettanti.
- Confermati tutti i protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali.
- Nelle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.
Spostamenti e autodichiarazione
- Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o per motivi di salute.
- Consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza.
- Vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. È comunque sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.
- Consentito, una sola volta al giorno, spostarsi all'interno dello stesso comune verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano, potranno portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono;
- Qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Per tutti gli spostamenti in deroga ai divieti, per motivi di lavoro, didattica in presenza, necessità o salute, in caso di controlli è necessaria l'autodichiarazione (Scarica modello editabile).
ATTENZIONE: Per spostarsi tra zone arancioni o rosse, sarà necessaria la “Certificazione Verde Covid-19” un documento comprovante lo stato di avvenuta vaccinazione o la guarigione, oppure la negatività di un test molecolare o antigenico rapido. La certificazione consentirà gli spostamenti tra regioni localizzate in zona rossa ed arancione, mentre tra zone gialle e bianche ci si potrà muovere liberamente. Le certificazioni di avvenuta guarigione e di vaccinazione avranno una validità di sei mesi (per la vaccinazione a far data dalla somministrazione della seconda dose), mentre quella relativa al tampone avrà una validità di 48 ore. Gli analoghi "lasciapassare" rilasciati negli Stati membri dell’Unione europea, verranno riconosciuti come equivalenti, così come quelli rilasciate in uno Stato terzo a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell’UE.
Ristorazione (Bar, pub, gelaterie, pasticcerie), mense e catering
- Sospese le attività dei servizi di ristorazione, fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie.
- Consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.
- Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22 la ristorazione con asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per esercenti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dal codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi simili senza cucina) l'asporto rimane consentito esclusivamente fino alle ore 18.
- Consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti ivi alloggiati.
- Consentita l’attività degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare sempre e in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Servizi alla Persona
- Consentite le attività inerenti ai servizi alla persona, a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità del loro svolgimento con l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.
Servizi bancari, finanziari e assicurativi - Settore zootecnico, agricolo e agro-alimentare
- Garantiti nel rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti.
Scuole, università, concorsi e formazione
- Assicurato lo svolgimento in presenza sull'intero territorio nazionale dei servizi educativi per l'infanzia, della scuola per l'infanzia, delle scuole elementari e medie. Per le scuole superiori l'attività didattica in presenza tra il 70 e il 100 per cento. Per la parte restante della didattica, si farà ricorso alla DAD.
- Assicurata la didattica in presenza per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.
- Sempre garantito l'uso di laboratori.
- Le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, predispongono piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari da svolgersi prevalentemente in presenza, che tengano conto delle esigenze formative e dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale. Fino al 31 luglio, l'attività didattica dovrà comunque essere prioritariamente in presenza.
- Confermati i corsi di formazione, pubblici e privati, solo con modalità a distanza. Consentiti in presenza quelli in medicina generale nonché le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei Ministeri dell'interno, della Difesa, dell'Economia, delle Finanze e della Giustizia, nonché del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
- Sospeso lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica.
- Consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova, previa adozione di protocolli ad hoc. Con il decreto del 31 marzo 2021 è stato inoltre disposto lo sblocco dei concorsi pubblici con una prova scritta e una prova orale per il reclutamento di personale non dirigenziale. I candidati dovranno produrre un test antigenico negativo effettuato nelle 48 ore precedenti. La prova durerà un’ora e sarà possibile lo svolgimento delle prove in sedi decentrate a carattere regionale.
- Consentiti gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.
- Sospesi i viaggi d’istruzione, le gite scolastiche, le iniziative di scambio o di gemellaggio e le uscite didattiche in genere, salvo le attività inerenti percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento.
Attività sportiva e motoria
- Consentita all’aperto, anche in aree attrezzate e parchi pubblici, sempre e comunque nel rispetto della distanza interpersonale di almeno 2 metri per l’attività sportiva e di almeno 1 metro per ogni altra attività, salvo che sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.
- Sospese le attività di piscine e palestre, centri benessere e termali, ad eccezione di quelle per le attività riabilitative o terapeutiche.
- Consentite le attività sportive di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento interpersonale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI). Resta interdetto l'uso di spogliatoi.
- Sospesi gli sport di contatto (attività, gare e competizioni).
- Sospese l’attività sportiva dilettantistica di base, nelle scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché le relative gare e competizioni.
- Sospesi eventi e competizioni di sport individuali e di squadra ad eccezione di quelli riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, o organizzati da organismi sportivi internazionali.
- Consentite a porte chiuse le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali.
Parchi e attività ludica
- Consentito l’accesso a parchi, ville e giardini pubblici è nel rigoroso rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.
- Consentita l'attività ludica per bambini e ragazzi, nel rispetto deli protocolli di sicurezza vigenti.
Sale giochi, parchi tematici e di divertimento
- Sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.
- Sospese le attività dei parchi tematici e di divertimento.
Centri culturali, sociali e ricreativi - Sale da ballo, discoteche e feste
- Sospese tutte le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.
- Vietate le feste pubbliche e private, all’aperto o al chiuso.
Sagre e fiere
- Vietate le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.
Manifestazioni, riunioni, convegni, spettacoli, cerimonie, convegni ed eventi pubblici
- Sospesi gli spettacoli cinematografici, teatrali e concerti, anche all’aperto.
- Sospese le attività convegnistiche e congressuali in presenza.
- Consentito lo svolgimento di cerimonie pubbliche in forma statica e in assenza di pubblico, a condizione che venga indossata la mascherina e sia osservato il distanziamento fisico.
- Consentite le cerimonie civili o religiose in assenza di pubblico; nel privato, si raccomanda fortemente di evitare di ricevere persone non conviventi se non per ragioni di lavoro o urgenza.
Mostre e musei e biblioteche
- Sospese le aperture di mostre, musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.
- Consentiti i servizi bibliotecari e degli archivi su prenotazione, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell'emergenza epidemica.
Luoghi di culto e funzioni religiose
- Consentito l’accesso nel rispetto del divieto di assembramento e della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro, commisurato alle dimensioni e alle caratteristiche dei luoghi a disposizione.
- Consentito lo svolgimento delle funzioni religiose con la partecipazione di persone nel rispetto dei protocolli.
Strutture per lungodegenza, residenze per anziani, RSA e Pronto soccorso
- Consentito l’accesso nei limiti decisi dalla direzione sanitaria della struttura.
- Vietato agli accompagnatori sostare nelle sale d’attesa dei dipartimenti di emergenza o dei pronto soccorso, salvo specifiche indicazioni del personale sanitario e fatta eccezione per gli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di gravi disabilità.
- Consentito, limitatamente ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura che è tenuta ad adottare le misure necessarie, l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non.
Strutture ricettive
- Consentita l’attività nel rispetto dei protocolli regionali adottati in materia di prevenzione dei contagi.
Trasporti pubblici
- Consentito un coefficiente di riempimento al 50%. La programmazione è disposta dal Presidente della Regione e finalizzata al contenimento dell’emergenza Covid con la possibile riduzione e soppressione dei servizi, al fine di assicurare quelli minimi essenziali, evitando comunque sovraffollamento nelle fasce orarie di maggiore affluenza.
Impianti sciistici
- Chiusi, salvo che per le gare e gli allenamenti degli atleti professionisti e non, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal CIP e/o dalle rispettive federazioni. Consentito il loro utilizzo anche per le prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci.
Spostamenti da e per l'estero (per dettagli vedi Dpcm)
- Confermate le limitazioni per gli spostamenti da e per l’estero, con specifiche riguardanti sorveglianza sanitaria ed isolamento fiduciario, per quali si rimanda al decreto.