Contributi per danni a produzioni agricole da fauna selavatica

L’Ambito Territoriale di Caccia PR 4 comunica che si possono presentare domanda di sopralluogo e richiesta di contributo dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole esclusi gli allevamenti ittici (l.r. 8/94 e s.m. e integrazioni).
La difesa e tutela delle produzioni agricole per l’ATC PR4 e’ uno dei presupposti primari per un sereno rapporto di collaborazione tra la componente venatoria e quella agricola. Da questa convinzione discendono scelte di programmazione e gestione faunistica volte a raggiungere e mantenere condizioni ottimali della densità faunistica funzionali a limitare i danni prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole.
Sono ammessi a contributo i danni causati dalla fauna selvatica alle colture agricole praticate nei fondi ricadenti all’interno dell’Ambito Territoriale dell’ATC PR4 condotti da imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile proprietari o conduttori di fondi, muniti di partita IVA, iscritti alla Camera di Commercio e all’Anagrafe Regionale delle Aziende agricole con posizione validata CUAA.
Sono ammessi a contributo i danni alle produzioni agricole, provocati dalla specie di selvaggina cacciabile, riferiti alle piante, ai frutti, ai seminativi e ai prati e pascoli regolarmente coltivati. Il contributo non è cumulabile con altre forme di indennizzo percepito per lo stesso motivo.
I richiedenti devono dimostrare di avere messo in atto adeguati sistemi di difesa o dissuasione ed interventi di prevenzione volti ad impedire e prevenire il danno di cui chiedono il contributo.
Chi, dopo avere correttamente attivato ogni possibile forma di prevenzione, subisca un danno ed intenda avvalersi del contributo previsto, dovrà presentare la richiesta mediante l’apposito modulo di denuncia predisposto dall’ATC PR4 presentandolo tramite la propria associazione a:
Ambito Territoriale
di Caccia PR 4
Via Verdi 25/a
43029 Traversetolo - PR
La denuncia e la richiesta deve avvenire tempestivamente entro e non oltre le 48 ore successive alla scoperta del danno e comunque prima del raccolto onde poter consentire l’eventuale ispezione dello stesso.
Per tutte le ulteriori informazioni necessarie e per i moduli da compilare si vedano gli allegati.