Proprietari di fondi confinanti con strade comunali: doveri - Comune di Traversetolo

archivio notizie - Comune di Traversetolo

Proprietari di fondi confinanti con strade comunali: doveri

Proprietari di fondi confinanti con strade comunali: doveri

 
Proprietari di fondi confinanti con strade comunali: doveri

Una ordinanza dirigenziale ha definito le prescrizioni per i proprietari dei fondi confinanti con le strade comunali riguardo a taglio alberi, pulizia fondi, manutenzione dei fossi, pulizia dei passi carrai, aratura dei terreni, conservazione dei fabbricati e delle aree di pertinenza.

 

In particolare, il provvedimento dispone per tutti i proprietari e i conduttori dei terreni confinanti con le strade comunali dell’interno del territorio del Comune di Traversetolo entro il 15 maggio ed entro il 15 ottobre di ogni anno, quanto segue:

1. provvedere alla pulizia e al mantenimento delle quote di scorrimento delle acque dei fossi in prossimità degli accessi esistenti, compreso la parte di proprietà pubblica, fino alla banchina stradale;

2. provvedere alla manutenzione e pulizia dei passi carrai tombinati nonché alla rimozione di ogni materiale che ostacola il regolare deflusso delle acque;

3. la potatura regolare di siepi e piante radicate sui propri fondi che invadano i confini della proprietà stradale o che provochino restringimenti della carreggiata, limitazioni della visibilità e della leggibilità della segnaletica orizzontale e verticale;

4. conservare fabbricati e loro pertinenze, muri di qualsiasi genere, recinzioni, alberature, siepi e piantagioni in modo da non compromettere l’incolumità pubblica e privata e da non arrecare danno alle strade;

5. interrompere la lavorazione di aratura e coltivazione dei terreni confinanti con strade comunali alla distanza minima di 2,00 m. dal limite superiore del fosso di guardia e/o ciglio della scarpata in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilita delle ripe;

6. il taglio di tutte le piante esistenti lungo il bordo, sulle scarpate di valle e di monte delle strade suddette, entro una fascia minima profonda metri 3, a monte e a valle della sede stradale, misurata orizzontalmente a partire dal confine di proprietà stradale, e di ogni alberatura oltre tale fascia che, per essiccamento o forte inclinazione, risulti pericolosa per la circolazione stradale in previsione di eventi meteorologici intensi;

7. la rimozione immediata dalla sede stradale e sue pertinenze di alberi, ramaglie e terriccio provenienti dai propri fondi.

 

Ulteriori dettagli nell'ordinanza allegata.


Pubblicato il 
Aggiornato il